Canone Rai Seconda Casa 2016: modulo e regole per comunicazione non residente, non abitata e affitto

Pubblicato il 17 Mag 2016 - 11:32am di Roberto Bernocchi

Il Canone Rai, che da quest’anno non dovrà più essere pagato attraverso il bollettino, ma tramite addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica, dovrà essere pagato una sola volta, anche da chi possiede una seconda casa.

Questi soggetti, dunque, dovranno compilare un modulo di esenzione presente sul sito delle Agenzie delle Entrate. In particolar modo, tale comunicazione dovrà essere effettuata solamente da chi è titolare di utenza elettrica di tipo residenziale, mentre non è prevista invece da chi è possessore di un’utenza elettrica non residenziale, in quanto in questo caso si dà per scontata la mancata residenza dell’intestatario.

Canone Rai Seconda Casa 2016

Se due coniugi abitano nella stessa casa principale, ma posseggono comunque due abitazioni, allora dovranno pagare solamente un Canone Rai, quello della casa principale per l’appunto: questo è il caso in cui, per esempio, il contratto di energia elettrica della prima casa è intestato al marito, mentre quello dell’abitazione secondaria alla moglie. A questo punto, la moglie, per evitare il doppio addebito, dovrà dichiarare l’esenzione attraverso il modulo prodotto dalle Agenzie delle Entrate.

In caso contrario, cioè se la moglie vivesse nella casa secondaria e il marito in quella principale, allora il Canone Rai dovrà essere pagato due volte.

Se invece l’abitazione secondaria fosse data in affitto a terzi, allora la moglie, per evitare l’addebito del secondo pagamento del canone, dovrà presentare un’altra dichiarazione sostitutiva.

Non dovrà essere presentata invece nessuna dichiarazione nel caso in cui l’intestatario di entrambe le case sia lo stesso, in quanto l’addebito verrà effettuato unicamente per l’abitazione principale.

Se la seconda casa non dovesse essere abitata da nessuno e non ci dovesse essere nessun tipo di fornitura elettrica, allora non dovrà essere necessaria nessuna comunicazione e il canone non verrà addebitato.

Canone Rai inquilini in affitto seconda casa

Situazione differente invece per quanto riguarda le case date in affitto.

Se l’inquilino non avesse effettuato la voltura della fornitura dell’energia elettrica a proprio favore e possedesse un apparecchio tv, allora sarà costretto a pagare il canone, indipendentemente dall’intestatario dell’abitazione e del contratto di energia elettrica. Non potrà effettuare tale pagamento attraverso la bolletta, ma dovrà farlo mediante altre modalità che verranno comunicate in seguito. Tutto cambia se l’inquilino dovesse far parte di una famiglia anagrafica (è il caso di chi ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) che già paga il canone: in tal caso, il canone della casa in affitto non dovrà essere pagato.

Infine, se l’inquilino avesse effettuato la voltura della fornitura dell’energia elettrica a proprio favore, dovrà pagare il canone ma attraverso la bolletta. Come prima, se l’inquilino fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, non dovrà pagare anche il secondo della casa in affitto, ma dovrà invece compilare il Quadro B inserendo il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza (per esempio, la madre o il padre).

Canone Rai Seconda Casa 2016: quando effettuare la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva potrà essere effettuata in qualsiasi giorno dell’anno, sarà valida per l’intero canone dell’anno di presentazione e non sarà necessario ripresentarla ogni anno. In pratica, la scadenza del 16 maggio 2016 non sarà valida per chi dovrà presentare questo modulo di esenzione per il pagamento del canone della seconda casa.

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1 Commento finora. Sentitevi liberi di unirsi a questa conversazione.

  1. Fabrizio FERRARI 17 Maggio 2016 at 18:07 - Reply

    Abitazione di residenza intestata alla moglie, utenza elettrica intestata al marito.
    Seconda casa intestata al marito, utenza elettrica intestata allo stesso. Occorre invio dichiarazione?
    grazie

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