Canone Rai Seconda Casa 2020: modulo esenzione o disdetta, autocertificazione, non residente, residenza figlio o moglie

Pubblicato il 26 Nov 2019 - 3:14pm di Federica Micheli

I dubbi circa il Canone Rai 2020 sono moltissimi: come evitare il pagamento nel caso di non residenza? Cosa fare quando all’interno di una seconda casa risiede un figlio? Come dichiarare che nell’abitazione non è presente un apparecchio di trasmissione televisiva?

Di seguito nell’articolo si cerca di chiarire questi interrogativi, spiegando come compilare il modulo di esenzione o disdetta, l’indirizzo di invio dell’autocertificazione, i casi di non residenza oppure le situazioni che vedono residenti in una seconda casa un figlio o un coniuge.

Canone Rai Seconda Casa 2019: modulo di esenzione o disdetta

Dal 5 Giugno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il pagamento del Canone Rai, dovrà essere addebitato direttamente sulla bolletta della fornitura elettrica, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione di questa imposta.

Una manovra sicuramente efficiente, tuttavia non pochi hanno storto il naso, specialmente se possessori di un duplice immobile.

E’ bene chiarire che l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato, che ogni nucleo famigliare anagrafico dovrà procedere al pagamento solamente una singola volta.

In questi termini, la legge prevede che i soggetti interessati siano legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e coabitazione, dunque solamente in questi casi si può richiedere il modulo di esenzione del doppio versamento del canone RAI.

Questo documento è facilmente scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate al dominio www.agenziaentrate.gov.it e procedere alla compilazione del quadro B inerente alla dicitura “Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito”.

Ogni modulo deve essere specificatamente compilato dall’intestatario della bolletta elettrica e da nessun altro membro della famiglia.

Per procedere alla compilazione è necessario inserire il codice fiscale del soggetto al quale è legata contrattualmente la fornitura elettrica e la data in cui lo stesso è entrato a far parte del nucleo familiare (in caso di due coniugi, si deve inserire la data del matrimonio).

Successivamente il tutto deve essere inviato in via telematica oppure tramite la posta raccomandata all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate.

Non si deve dimenticare che il suddetto modulo può essere mandato dal 1 Luglio fino al 31 Gennaio ed ha validità annuale; al fine di ottenere l’esonero dal pagamento sarà dunque fondamentale presentarlo ogni anno al suo scadere.

La disdetta del Canone Rai per la seconda casa prevede che il richiedente rientri in uno dei seguenti casi: anzitutto deve sussistere la situazione in cui non c’è possesso di televisione per cessione di tutti gli apparecchi detenuti, oppure per alienazione dovuta a rottamazione; per decesso del titolare del Canone Rai; a causa di un’abitazione data in affitto, dove la fornitura elettrica pur essendo intestata al proprietario dell’immobile, è tuttavia sfruttata dagli inquilini così come la disponibilità della televisione; ed infine possono richiedere la disdetta i soggetti titolari per legge di esenzione, ovvero coloro che hanno 75 anni di età ed un reddito famigliare non superiore agli 8000€ annui.

I casi sopracitati possono inviare una comunicazione compilata tramite raccomandata con formula di andata e ritorno entro il 31 Gennaio in modo tale da essere esonerati per l’intero anno successivo.

Se non è stata fatta richiesta entro questa data, ovvero se la disdetta viene mandata dal 1 Febbraio al 30 Giugno, l’esonero scatta automaticamente a partire dal 1 Luglio, garantendo solamente sei mesi.

Canone Rai seconda casa 2020: il modulo di autocertificazione

Chi ha detto che all’interno di una casa debba per forza esserci un televisore? Perché dunque pagare un servizio che non viene sfruttato?

Per fare in modo tale che la disdetta sia efficace, è fondamentale per il richiedente allegare alla domanda il modello compilato di autocertificazione.

Anzitutto all’interno di questo vanno inseriti i dati sensibili del dichiarante quali, nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale.

L’autocertificazione può essere inviata per via telematica mediante posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, oppure con la classica raccomandata scrivendo a Agenzia delle entrate, Ufficio Torino, 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV- CAP 22-10121 Torino (TO).

Sfruttando l’opzione online, dopo aver inserito i dati si deve procedere con lo spazio relativo  alla presentazione telematica: sono presenti infatti diverse caselle, che riportano i motivi per quali si sta effettuando l’autocertificazione.

Il riquadro A, riguarda la dichiarazione sostitutiva di non possesso di un apparecchio TV, mentre il riquadro B è la dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito.

In ambedue gli spazi, è presente una sezione ulteriore relativa alla dichiarazione di variazione dei presupposti, ovvero la modifica di un’eventuale autocertificazione presentata in precedenza.

Il completamento di questo modulo, diventa effettivo solamente una volta inserita anche la data e firma digitale.

E’ importante ricordare che l’autocertificazione è un documento di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non è possibile effettuare la compilazione da un’altra persona in qualità di erede.

In virtù della sua natura formale, l’autocertificazione è fornita sotto la responsabilità stessa del cittadino, dunque in casi di falsi si può incombere in denunce penali presso le autorità preposte ma si rischia anche di essere passibili di sanzione pecuniaria.

Anche le tempistiche sono molto importanti:  per il modello di autocertificazione, l’Agenzia delle entrate ha individuato delle date alle quali prestare attenzione.

La presentazione della dichiarazione dal 1 febbraio al 30 giugno, permette l’esonero solo dell’impegno di pagamento del secondo semestre dello stesso anno; mentre se presentata dal 1 luglio al 31 gennaio, contempla l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo.

Al pari della richiesta di esenzione e disdetta, anche l’autocertificazione ha un periodo di validità limitato, dunque se non viene reiterato c’è il rischio di conseguente addebitamento sulla fornitura elettrica.

Canone Rai seconda casa 2020: cosa fare quando non si è residenti

Precedentemente si è appurato che i casi che consentono di non pagare il Canone rai sulla seconda casa sono moltissimi, tuttavia è importante ribadire che anche quando non si risulta essere residenti all’interno dell’immobile, l’elemento che consente di evitare il pagamento di questo onere è l’effettiva persona intestataria.

Come già ribadito più volte, è possibile non pagare ma solo se il proprietario della casa in questione, risulta essere lo stesso della prima.

Un esempio che può meglio aiutare a comprendere questo meccanismo è il caso di marito e moglie: pur essendo ambedue appartenenti al medesimo nucleo famigliare, se intestatari per legge di due immobili differenti, allora saranno costretti a procedere ad un duplice pagamento.

Il canone televisivo Rai, è inerente solamente alle utenze residenziali motivo per il quale l’appartenenza al medesimo nucleo famigliare è un elemento che passa in secondo piano.

Altro caso è da analizzare è quando si possiede il domicilio ma non la residenza all’interno di un’abitazione: esempio per eccellenza è quello dello studente universitario fuori sede.

Il soggetto non essendo intestatario dell’utenza della fornitura elettrica non è costretto al pagamento del canone in quanto residente ipoteticamente all’interno del nucleo famigliare dei genitori.

Canone Rai seconda casa: quando a risiedere è un figlio o un coniuge

La decisione da parte del Governo di applicare all’interno della bolletta elettrica anche il pagamento del Canone Rai, ha contribuito a creare un pò di interrogativi, specialmente nelle situazioni in cui all’interno di una seconda casa risiede un figlio o il coniuge.

Spesso può capitare che i proprietari di più immobili, decidano di affidare uno di questi ad un figlio in comodato d’uso.

In questo caso specifico, è bene riportare alla mente che in base alle normative vigenti, il residente è tenuto a versare quanto indicato dal canone Rai, se all’interno dell’abitazione è presente un apparecchio per la trasmissione televisiva.

Dunque il genitore comodante non è tenuto a pagare nulla, in quanto in virtù del contratto di fornitura intestato al proprio figlio, è quest’ultimo che deve sobbarcarsi l’intero onere pecuniario.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, da poco tempo i fornitori di luce hanno dato la possibilità di avere uno sconto sulla bolletta in casi come quello appena citato, ma per accedere a questo benefit si devono soddisfare i seguenti requisiti:

anzitutto si deve scegliere la modalità di addebito automatico della bolletta sul proprio conto corrente e successivamente è fondamentale accettare l’emissione della fattura in formato elettronico.

Il discorso è differente se a risiedere legalmente all’interno di una seconda casa vi è un coniuge.

Il provvedimento governativo su questo punto si è espresso molto chiaramente: ogni famiglia paga solamente un solo canone.

Ovviamente è importante tenere presente che, nel caso in cui le utenze nelle due abitazioni in considerazione sono intestate a due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare, sarà necessario procedere con la compilazione dei moduli di autocertificazione, nella fattispecie del riquadro B.

E’ necessario specificare infine la questione relativa alle coppie di fatto; attualmente la legislazione prevede il precedente meccanismo solamente per la “famiglia anagrafica ufficiale”, ovvero persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e adozione. Tuttavia per evitare il doppio pagamento, anche in questo caso viene in aiuto il modulo di autocertificazione, contenente l’apposita dichiarazione di esistenza del vincolo affettivo.

Info sull'Autore

Lascia Una Risposta