Prestito vitalizio ipotecario, pubblicato il regolamento: caratteristiche del finanziamento e del contratto

Pubblicato il 18 Feb 2016 - 3:22pm di Ubaldo Cricchi

Dopo un lunghissimo iter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il regolamento del prestito vitalizio ipotecario, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 2 marzo 2016: cerchiamo di capire le caratteristiche di questa nuova alternativa alla nuda proprietà e come funziona il relativo contratto

Le caratteristiche del prestito vitalizio ipotecario

Il prestito vitalizio ipotecario è riservato ai proprietari di un immobile che hanno compiuto almeno 60 anni (e non più 65): solo questi soggetti possono stipulare un contratto con una banca o una società finanziaria per ottenere un finanziamento garantito dall’ipoteca sulla casa. Il richiedente non perde la proprietà dell’immobile e non ha l’obbligo di estinguere il prestito fino al decesso: gli eredi potranno decidere se pagare il debito o se vendere l’immobile, con il ricavato della cessione che verrà utilizzato per rimborsare il finanziatore (gli eredi hanno diritto ad ottenere, se c’è, il maggiore ricavo). La banca può richiedere il rimborso prima della morte di chi ha ottenuto il prestito vitalizio ipotecario solo nel caso in cui siano stati compiuti degli atti che portano alla significativa riduzione del valore del bene ipotecato: sono inclusi tra questi atti la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi e il trasferimento della proprietà (o ci altri diritti reali odi godimento) del bene stesso. Il prestito vitalizio ipotecario può essere intestato anche a due coniugi o convinenti (purché entrambi rispettino il requisito dell’età minima) e in questo caso la durata del finanziamento coinciderà con la vita del soggetto più longevo della coppia.

Documenti e prospetti da allegare al contratto di finanziamento

Il decreto indica quali sono i documenti che il finanziatore deve consegnare al richiedente prima della firma del contratto; in pratica sono gli stessi che sono previsti per il mutuo ipotecario; in più il finanziatore ha l’obbligo di consegnare (gratuitamente e con almeno 15 giorni di anticipo sull’eventuale data di stipula del contratto) un prospetto informativo che esponga in modo chiaro l’importo finanziato, la corrispondente percentuale del valore dell’immobile dato in garanzia e la somma che verrà effettivamente erogata a favore del richiedente al netto delle imposte e delle spese legate al finanziamento (inclusi i costi di istruttoria, quelli notarili, quelli relativi alla perizia estimativa e alla polizza assicurativa).

Al contratto vero e proprio dovranno essere allegati due prospetti di simulazione del piano di ammortamento il cui scopo è quello di mostrare il possibile andamento del debito nel corso del tempo, con separata indicazione del capitale e degli interessi. Il primo prospetto mostra l’andamento del debito con l’applicazione del tasso contrattuale del momento in cui viene siglato il contratto, mentre il secondo simula la situazione a partire dal terzo anno in caso di un rialzo dei tassi di interesse di almeno 300 punti base. I due prospetti devono avere un orizzonte temporale pari alla differenza tra 85 e l’età del beneficiario del prestito e comunque non possono avere un durta inferiore ai 15 anni. Nel caso in cui il prestito vitalizio ipotecario sia stato contratto a tasso fisso può essere allegato un unico prospetto.

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Sardo trapiantato in Umbria, dopo una lunga gavetta da articolista, posso vantarmi di essere un giornalista pubblicista. Convinto oppositore della scrittura in stile SMS, adoro gli animali e la musica.

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