Decreto per il taglio degli alberi: cos’è, cosa cambia e chi riguarda

Pubblicato il 13 Feb 2024 - 2:36pm di Luca Apolloni

Il decreto Asset 2023, approvato al Senato il 5 ottobre 2023, ha provocato la reazione dell’opposizione al governo Meloni. A scatenare la protesta degli ecologisti è stato l’emendamento presentato dal senatore di FdI Luca De Carlo, con il quale si elimina il “doppio vincolo paesaggistico”. Per tale ragione, il segretario del partito Europa Verde e deputato della Camera della Repubblica, Angelo Bonelli, ha definito l’atto come un “golpe contro la natura”. I boschi e i paesaggi sono a rischio, ma per fortuna non è così.

E’ noto, l’ordinamento giuridico italiano ha bisogno di una semplificazione. Dall’Unità d’Italia si sono sedimentate  leggi, leggine e decreti legge, etc., che molto spesso vanno a regolamentare e a complicare le norme che riguardano lo stesso fatto giuridico. Sono ancora in vigore leggi promulgate durante il periodo monarchico, sicuramente ancora utili e attuali, ma col passare del tempo hanno bisogno di un restyling, ma soprattutto si ha il bisogno di atti che servono a snellire le procedure burocratiche.

Ed è’ proprio quello che è successo. Il “lupo al lupo” lanciato da Bonelli,  con le parole citate di seguito, non trova una conferma nell’emendamento del 5 ottobre 2023 al  Decreto Legislativo n.42 del 2004: “Il partito della Meloni ha approvato ieri sera un emendamento che prevede di tagliare alberi senza autorizzazione, al fine di rilanciare l’industria del legno, nei boschi, nei parchi, nei giardini e non risparmiano nemmeno gli alberi monumentali”.

I boschi, gli alberi dei parchi urbani e dei giardini dei cittadini privati possono stare tranquilli. Il decreto Asset ha tolto la doppia autorizzazione per recidere un albero. Il problema burocratico sorgeva per la presenza di due atti giuridici che si sono accavallati nel tempo: la Regia Legge n.146 del 1939, con la quale si sanciva la “protezione delle bellezze naturali“, e il Decreto Legislativo n.42 del 2004, il cosiddetto “codice dei beni culturali e del paesaggio“.

Con l’emendamento presentato dal senatore di FdI, è stata chiarita questa situazione, modificando il Decreto Legislativo n.42 del 2004, con gli articoli 136, che ha inglobato il vincolo paesaggistico della legge del 1939, art.142, che riconosce le aree soggette al vincolo in particolare i territori boschivi,  art.146 specifico sull’atto amministrativo dell’autorizzazione e il famigerato l’art.149, accusato di essere la causa di  tanta preoccupazione degli ecologisti. Ecco cosa dicono le modifiche:

  • Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
    • Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
  1. a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
    c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • Art. 142, di cui citiamo i punti con i quali si indicano le aree interesse paesaggistico:
  1. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento […];
  • Art. 146, che riguarda proprio l’autorizzazione.  E’ questo l’articolo che da luogo alla seconda autorizzazione da parte della sovrintendenza paesaggistica, quindi in aggiunta alla legge n. 146 del 1939;
  • Art. 149, l’articolo incriminato emendato. E’ stato preso di mira dall’opposizione proprio perché riguarda gli interventi non soggetti ad autorizzazioni. Ecco cosa cita l’articolo:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dagli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Con questo decreto, opportunamente ritoccato, è garantito al Bel Paese una tutela della natura e del paesaggio tra le più alte in Europa. Tutti boschi italiani sono coperti dal vincolo paesaggistico, come indicato nell’art.142, punto g), l’87% coperti da un vincolo idrogeologico e il 35% da vincolo naturalistico. Si potrebbe fare ancora di più, ma i cittadini italiani possono dirsi soddisfatti.

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