Risarcimento Danno Morale: calcolo quantificazione per sinistro stradale e reato di calunnia

Pubblicato il 6 Mar 2018 - 5:38pm di Livia Larussa

Che cos’è e quando si ottiene il risarcimento per danno morale? come si svolge il calcolo per la quantificazione del risarcimento nel caso di sinistro stradale e di reato di calunnia? Per rispondere a queste domande non ci si può esimere dal fare alcune precisazioni di carattere terminologico. Il linguaggio giuridico è piuttosto tecnico, e in considerazione di ciò per non confondersi, nella prima parte dell’articolo ci si concentrerà sul corretto inquadramento della figura del danno morale spiegato in modo assai semplice ed efficace.

Subito dopo saranno esaminate più nel dettaglio le modalità di quantificazione del danno per sinistro stradale e per reato di calunnia. Tenendo ben presente che, nel primo caso, si tratterà di risarcimento da danno biologico; e solo nel secondo, di risarcimento da danno morale vero e proprio.

Danno morale e danno biologico: i due aspetti risarcibili del danno non patrimoniale

Quando in diritto si parla di risarcimento del danno morale, ciò che si intende è il risarcimento del danno dovuto al turbamento psicologico o alla sofferenza d’animo che possono scaturire a seguito delle lesioni fisiche riportate in un sinistro. Si distingue quindi dal danno patrimoniale, che consiste invece nella perdita di una somma di denaro imputabile a una altrui condotta antigiuridica – c.d. danno emergente – e nella conseguente mancata opportunità di usufruire di tale risorsa per produrne di nuove – c.d. lucro cessante –.

Il danno morale si distingue inoltre anche dal danno biologico, pur trattandosi entrambi di danni non patrimoniali. Il danno biologico si può avere infatti esclusivamente a seguito di lesioni del diritto alla salute, diritto tutelato dalla Costituzione italiana all’art. 32. Il concetto invece di danno morale è un po’ più vasto, e può scaturire da lesioni della reputazione, della libertà sessuale o religiosa, della sfera privata. Tutto ciò è utile specificarlo in quanto si è recentemente espressa a riguardo la Corte di Cassazione, con una sentenza che è di grande interesse soprattutto per chiunque voglia informarsi sulla disciplina del risarcimento del danno morale per sinistro stradale.

La sentenza n° 90 del 17 gennaio 2018, ha chiarito una volta per tutte che il danno morale e il danno biologico possono essere risarciti senza che si riscontri alcuna duplicazione sanzionatoria. Trattandosi di due danni distinti non possono che costituire due fatti risarcibili in via del tutto autonoma, se adeguatamente dimostrati secondo i principi dell’ordinamento in tema di prove.

Calcolo del risarcimento per sinistro stradale

Parliamo ora di quantificazione del danno derivante da sinistro stradale; quindi di quantificazione del danno biologico. Come suggerisce la nomenclatura del caso, i danni non patrimoniali – quindi sia biologici che morali – non corrispondono in nessun modo a uno svantaggio in termini monetari per la vittima. Ciò nonostante risarcire un danno non patrimoniale consiste proprio nel versare una somma di denaro in favore del danneggiato. Ed è qui che si spiegano le tante difficoltà relative alle modalità di quantificazione della cifra esatta, non essendo disponibile alcun metodo scientifico certo a cui fare riferimento.

L’ordinamento ha dunque risolto questo problema mediante un sistema di tabelle ideate appositamente per ricollegare a ogni tipo di danno una somma risarcitoria ad esso adeguata sulla base di una serie di parametri considerati sensibili. Attualmente in vigore sono le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. Nel caso in cui il danno biologico fosse permanente, i parametri che determinano la cifra del risarcimento sono due: la percentuale del danno biologico – più è alta, più il risarcimento cresce –; e l’età del danneggiato– più è giovane più il risarcimento cresce –.

Nel caso in cui il danno biologico fosse temporaneo, i parametri rilevanti ai fini della quantificazione del quantum risarcibile sono parecchi. Rilevano infatti il numero di giorni di invalidità totale – il danneggiato non può svolgere alcuna attività: un giorno corrisponde a 46 euro e 29 –; il numero di giorni di invalidità parziale al 75% – il danneggiato può alzarsi dal letto ma non può fare nessun’altra attività: un giorno corrisponde a 34 euro e 72 –; il numero di giorni di invalidità parziale al 50% – il danneggiato riprende a muoversi e lavorare a ritmi molto leggeri: un giorno corrisponde a 23 euro e 15 –; e il numero di giorni di invalidità parziale al 25% – il danneggiato è quasi guarito ma non ancora nel pieno delle forze: un giorno corrisponde a 11 euro e 70 circa–.

Calcolo quantificazione risarcimento danno morale per calunnia

Anche a seguito della commissione del reato di calunnia possono sorgere i presupposti utili al danneggiato per ottenere un risarcimento del danno morale. Si commette il reato di calunnia, tutte le volte in cui una falsa incolpazione mossa a carico di un altro soggetto, comporti per quest’ultimo il rischio di essere sottoposto all’avvio di un’azione penale. Si tratta quindi di un reato di pericolo, non essendo necessario che l’azione penale contro la vittima del reato si effettivamente esercitata affinché il reato si perfezioni.

Affinché però il reato configuri anche un danno morale, è necessario citando alla lettera la sentenza numero 52 del Tribunale di Matera del 2016, “poter apprezzare in che modo il danno di cui viene chiesto il ristoro si sia evoluto da uno stadio soltanto potenziale di pericolo ad uno di espressione e concreta manifestazione nella sfera giuridica del danneggiato”. In altre parole, sorge il diritto di ottenere il risarcimento del danno, soltanto laddove diffusione delle false notizie sia tale da costituire in sé un danno all’onore della vittima. In tema di quantum, naturalmente maggiore sarà la diffusione delle notizie, maggiore sarà la somma risarcibile.

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