Pensioni Quota 100 Ultimissime 2019: tabella Gazzetta Ufficiale, come funziona, penalizzazioni, contributi figurativi

Pubblicato il 31 Mag 2019 - 11:29am di Beatrice Tominic

Entrata in vigore dal 29 Gennaio del 2019, Quota 100 è il nome con cui viene indicato più di frequente il decreto legge4/2019 grazie al quale è consentito a tutti i lavoratori che abbiano almeno 62 due anni d’età e 38 di contributi versati nelle casse dello Stato (per un totale, appunto, di 100 anni presi in considerazione) di accedere alla pensione fino al 31 dicembre del 2021 o, se i requisiti sono comunque stati raggiunti entro tale data, anche più tardi. È molto importante, pertanto, se si ha dai 59 anni di età attualmente, prendere in considerazione la possibilità di diventare pensionati in anticipo rispetto ai canonici requisiti dati dalla pensione anticipata o di vecchiaia previsti dalla legge Fornero. Sappiamo, però, davvero come funziona Quota 100, quali sono i limiti di tale decreto legge e da cosa dipendano i vari criteri? Analizziamo più nel particolare le ultimissime notizie riguardo le possibilità da prendere in considerazione a partire da fine gennaio 2019.

Ultimissime sulle pensioni Quota 100 del 2019: quali sono i dati indicati nella Gazzetta Ufficiale

Entrati in vigore entrambi il 29 Gennaio del 2019 per decisione del governo giallo verde composto dalla Lega e dal Movimento Cinque Stelle, il provvedimento del Reddito di Cittadinanza e quella di Quota 100 fanno parte di un medesimo decreto legge, il quarto stilato nel 2019, anno in corso, e pubblicato e diffuso dalla Gazzetta Ufficiale in data 28 Gennaio 2019, appena un giorno prima dell’effettiva entrata in vigore e successivamente modificato il 28 Marzo con il ventiseiesimo decreto legge il cui testo è riapparso, in seguito, il 9 Aprile con  le suddette modifiche apportate.

Tale decreto è suddiviso in ben 29 articoli a loro volta inseriti in tre diverse sezioni: la prima contiene tutte le specifiche per il Reddito di Cittadinanza e comprende gli articoli dal prima al dodicesimo; la seconda si occupa di fatto della materia che prenderemo in analisi nel presente elaborato e, comprendendo gli articoli dal numero tredici al ventisei, si occupa di esplicare la modalità di entrata in pensione di Quota 100 a cui, come vedremo in seguito, si aggiungeranno delle specificazioni particolari promulgate dalla stessa INPS e, infine, i tre articoli conclusivi faranno capo a una sezione finale detta “disposizioni finali”.

Decreto legge pensioni 2019 e Quota 100: ultimissime su requisiti e tempi

Valida realmente dallo scorso primo Aprile fino, naturalmente, al 31 Dicembre 2021 o anche in data successiva a meno che i requisiti rientrino della suddetta data di chiusura del provvedimento, Quota 100 sembra essere soltanto un apripista a quella che dovrebbe entrare in vigore nel giro dei prossimo due anni ed è la cosiddetta Quota 41 con la quale ogni individuo potrebbe richiedere la pensione indipendentemente dal fattore anagrafico, ma a fronte, “soltanto”, di 41 anni (da qua, appunto, il nome del futuro provvedimento) di contributo versati nelle casse dello Stato. Proprio per questo, nel triennio corrente che si apre con il 2019 e si concluderà nel Dicembre 2021, Quota 100 viene considerato un provvedimento in fase sperimentale.

Per la richiesta della pensione contratta e ottenuta tramite le prerogative offerte da Quota 100, però, è bene ricordare che, a seconda della tipologia di lavoratore, esistono delle date ben precise sia di inizio che di fine per la presentazione dei termini, con determinate scadenze, dette finestre nella Quota 100. Se il lavoratore intenzionato a richiedere la pensione, ad esempio, lavora nel settore privato in cui vengono compresi sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, la finestra varierà come data di apertura in base a quando vi è stato il raggiungimento delle caratteristiche atte a permettere la richiesta di pensione tramite il provvedimento di Quota 100. Se il lavoratore richiedente pensione, infatti, ha raggiunto i 62 anni anagrafici e i 38 di contributi versati entro il 31 Dicembre 2018, infatti, è stato per lui possibile richiedere tale vantaggio pensionistico già dal primo Aprile del 2019, mentre se tali quantità di anni, che sia di anni anagrafici o di contributi versati nelle casse statali, sono state raggiunte soltanto dopo la suddetta data, il 31 Dicembre 2018, allora sarà possibile avanzare la richieste di entrata in pensione con Quota 100 soltanto dopo i 3 mesi dalla maturazione di tali requisiti. Per i dipendenti di enti o istituti appartenenti al settore pubblico, invece, la cui domanda di collocamento a riposo dovrà essere inviata alla PA con almeno sei mesi di preavviso,  avranno la possibilità di entrare nel periodo pensionistico a partire dal primo Agosto 2019  se hanno soddisfatto i requisiti necessari entro il 29 Gennaio 2019 oppure, come già preannunciato, se maturati in seguito solo dopo i sei mesi tradizionali e necessari a prendere in considerazione tale richiesta.

Per tutti coloro che lavorano nel comparto scuola, invece, se il raggiungimento dei requisiti necessari alla richiesta della pensione tramite il provvedimento di Quota 100 è stato realizzato entro il 31 Dicembre 2019, la domanda di collocazione a riposo deve essere già stata effettuata entro il 28 febbraio 2019 per poter entrare effettivamente in pensione a partire dal primo Settembre 2019.

Restano, infine, esclusi da tale possibilità di entrata in pensione in età anticipata, anche se si hanno, di fatto, raggiunto i requisiti necessari per la Quota 110 , il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell’ordine e VV.FF).

Contributi e pensione anticipata quota 100 2019: rientrano i contributi figurativi?

Come scritto nei chiarimenti indicati dall’INPS che cito di seguito in maniera pedissequa e attenta , occorre tenere conto che per il perfezionamento dei 38 anni è necessario “il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.” Ai fini del raggiungimento del secondo dei requisiti minimi necessari alla richiesta di pensione tramite Quota 110 è pertanto valida la contribuzione, con versamenti pari a 38 anni, accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’assicurato, pertanto oltre a quella obbligatoria, alla volontaria e a quella da riscatto, verrà considerata e calcolata ai fini della richiesta di pensione Quota 100 anche quella figurativa. Tali contributi figurativi, quindi, possono essere tranquillamente sommati ai 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia da prendere in considerazione per i dipendenti del settore privato.

Penalizzazioni sull’assegno per pensioni quota 100 2019

Il provvedimento analizzato in questo articolo, quello che permette di entrare in età pensionistica tramite Quota 100, non prevede in realtà penalizzazioni sull’assegno pensionistico che verrà naturalmente calcolato sul  montante contributivo maturato effettivamente alla decorrenza della pensione. Tale ragionamento e modalità, però, porta comunque il richiedente pensione ad avere un assegno pensionistico di mole minore in base agli anni di contributi entranti minori rispetto a quelli che gli altri richiedenti pensioni tramite le modalità e i provvedimenti tradizionali stabiliti dalla legge Fornero, i quali sono pensione anticipata e pensione di vecchiaia. Negli ultimi due casi citati, infatti, l’assegno pensionistico è maggiore in quanto, pur non cambiando il tipo di operazione e di calcolo per gli assegni di pensione, varia del tutto il dato sugli anni di contribuzione. Sarà, pertanto, normale e a dir poco scontato che tutti coloro che richiederanno la pensione anticipata godranno di un numero maggiore di contributi versati equivalenti ad almeno 3 anni e 10 mesi rispetto a tutti coloro che andranno in pensione a partire del 2019 tramite Quota 100 così come, allo stesso modo, coloro che entreranno in età pensionistica con le modalità di pensione di vecchiaia godranno di maggiori contributi pari ad almeno 4 anni più dei pensionati Quota 100. I contributi versati, di fatto, in meno, andranno ad incidere sulla quota di assegno pensionistico solo mettendo tale assegno a paragone con quello delle altre tipologie di entrata in pensione: solo in quel caso, pertanto, cioè una volta  messa in relazione la propria quota con quella altrui, il pensionato richiedente potrà effettivamente riscontrare una penalizzazione sulla propria entrata mensile, calcolata, però, con le medesime modalità e derivante da un dato diverso. Allo stesso modo, come abbiamo comunque visto in base agli anni di contributi versati alle casse dello Stato di differenza tra Quota 100 e le altre modalità di entrata in età pensionistica, tale penalizzazione potrebbe sussistere anche fra la modalità di pensione anticipata e quella di pensione di vecchiaia perché nel secondo caso, a fronte dei medesimi calcoli, si avrebbe nuovamente un dato determinato da un maggior numero di anni in quanto per richiedere questa tipologia di entrata in pensione, va ricordato, che gli anni anagrafici devono essere almeno 67 e, pertanto, vi sarebbe la possibilità di aver accumulato e versato, in più anni di età, un maggior numero di contributi da prendere in considerazione.

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