Bonus bebè 2016, maternità e paternità Inps: requisiti, durata e importo dei benefici per mamma e papà

Pubblicato il 16 Gen 2016 - 11:41am di Ubaldo Cricchi

Tra le novità più importanti introdotte nel 2015 dal governo Renzi va sicuramente inserito il bonus bebè, un contributo economico che spetta ai nuovi mamma e papà; il bonus è stato confermato anche per il 2016, ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza sui diritti e i benefici dei neo genitori come il congedo di paternità, la maternità Inps e quella per le donne disoccupate.

Bonus bebè 2016: requisiti per richiederlo e importo

Iniziamo dal bonus bebè, contributo creato l’anno scorso per dare una mano ai genitori che hanno avuto (o adottato) un figlio nel periodo compreso tra l’inizio del 2015 e la fine del 2017. Dopo il successo del 2015, il bonus è stato confermato: anche le mamme che partoriranno nel 2016 potranno fare la domanda per ottenerlo tramite i servizi online dell’Inps (per utilizzare i quali è necessario procurarsi il Pin) oppure avvalendosi del supporto di Caf o patronati. Per ottenere il bonus bebè bisogna rispettare dei precisi requisiti reddituali: hanno diritto ad 80 euro al mese i nuclei familiari con un ISEE tra i 7.000 e i 25.000 euro; il contributo è doppio (160 euro) per le famiglie più in difficoltà che presentano un ISEE inferiore ai 7.000 euro. Il bonus bebè può essere richiesto sia dalle lavoratrici dipendenti (del settore privato o pubblico) che dalle lavoratrici autonome e viene erogato fino al terzo compleanno del bambino.

Congedo di maternità obbligatorio e facoltativo

maternità paternità 2016Oltre al bonus bebè, le nuove mamme hanno diritto anche alla maternità Inps: si tratta di un istituto in vigore ormai da diversi anni e il suo scopo è quello di consentire alle donne di conciliare l’arrivo del loro piccolo con il lavoro dipendente svolto. La maternità obbligatoria viene erogata dall’Inps alle lavoratrici che hanno almeno tre mesi di contributi per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi che precedono il parto. La durata massima della maternità è di 5 mesi, durante i quali viene erogato l’80% dello stipendio. Poi c’è anche l’astensione facoltativa, che permette di sfruttare ulteriori 10 mesi entro il compimento dell’ottavo anno di età del bambino. Durante la maternità facoltativa viene erogato un importo pari al 30% dello stipendio. Molti Comuni hanno poi deciso di fornire un assegno di maternità alle neo mamme con redditi inferiori ad una determinata soglia indicata, insieme agli altri requisiti necessari per accedere al beneficio, dalla specifica delibera dell’amministrazione.

Il bonus per neo mamme

Per le donne che scelgono di non richiedere l’astensione facoltativa c’è l’opportunità di richiedere il bonus per i voucher da spendere per la baby sitter o l’asilo nido. Nel 2015 l’importo previsto era di 600 euro (quest’anno potrebbe dimezzarsi); a febbraio uscirà il nuovo decreto ministeriale che determinerà i requisiti per poterne fare domanda. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare novità anche per quanto riguarda le lavoratrici autonome: il governo ha infatti promesso una maternità anche per loro, con un assegno pari all’80% del reddito dichiarato nei mesi che hanno preceduto il parto; questo contributo viene assicurato per una durata di 5 mesi, durante i quali la nuova madre non deve lavorare.

Paternità, anche i papà hanno diritto al congedo

Anche per i neo papà c’è la possibilità di ottenere il congedo di paternità: è stato introdotto di recente (2012) come uno degli interventi che mirano a coinvolgere entrambi i genitori nella cura dei figli e per favorire la conciliazione del lavoro con il nuovo ruolo genitoriale. Il congedo di paternità obbligatorio ha la durata di due giorni (novità di quest’anno, prima era di un solo giorno) e deve essere sfruttato nei primi cinque mesi di vita del bambino: si tratta di un diritto autonomo e quindi aggiuntivo rispetto al congedo della madre. Il congedo facoltativo per il papà dura due giorni ed è legato alla scelta della mamma: può essere sfruttato solo se questa decide di anticipare il termine del suo periodo di maternità di un numero di giorni pari a quelli sfruttati dal padre. Il congedo facoltativo può essere richiesto entro il quinto mese dalla nascita del bambino, quindi prima che scada il periodo di astensione obbligatoria della madre. Sia per il congedo obbligatorio che per quello facoltativo il padre ha diritto ad un’indennità (a carico dell’Inps) pari al 100% della retribuzione. Il padre che intende sfruttare il congedo deve comunicarlo in forma scritta al datore di lavoro (che si occuperà di informare l’Inps), allegando per il congedo facoltativo, la dichiarazione di non fruizione della maternità da parte della madre.

Info sull'Autore

Sardo trapiantato in Umbria, dopo una lunga gavetta da articolista, posso vantarmi di essere un giornalista pubblicista. Convinto oppositore della scrittura in stile SMS, adoro gli animali e la musica.

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