Canone RAI 2017: nuovo importo, costo in bolletta, novità modulo esenzione, chi deve pagare, come e quando

Pubblicato il 22 Ott 2016 - 9:27am di Lorenzo D'Ilario

La Legge di Stabilità 2017, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, introdurrà ulteriori novità sul pagamento del Canone Rai 2017 di abbonamento alla televisione rispetto a quelle già entrate in vigore nel 2016 ai sensi della l.28 dicembre 2015, n.208. Vedremo ora qual è il nuovo importo (in calo rispetto al costo di quest’anno) e le novità per ciò che riguarda il modulo di esenzione, quando e come si paga.

Nuovo importo Canone Rai 2017: come e quando pagare

Innanzitutto l’importo annuo da pagare subirà ancora una volta una riduzione: se nel 2016 si era passati da 113,50 euro a 100 euro, il prossimo anno verrà ulteriormente diminuito a 90 euro, cifra comprensiva dell’IVA e della tassa di concessione governativa. Il canone tv italiano si conferma dunque uno dei più bassi in tutta Europa.

Non cambieranno invece le modalità di pagamento. Il vecchio bollettino postale continuerà a rimanere soltanto un ricordo: ai titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico-residenziale il canone sarà addebitato sulla fattura dell’energia elettrica. L’addebito avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre. Le prime dieci bollette della luce del 2017 presenteranno quindi una voce relativa al canone tv che, in virtù dello sconto, sarà di 9 euro. Qualora il pagamento fosse bimestrale, ovviamente, al canone tv saranno destinati 18 euro a bolletta.

Nel caso in cui nessun componente del nucleo familiare sia titolare di un contratto elettrico di tipo domestico-residenziale e si detenga un apparecchio televisivo nella propria abitazione, il canone dovrà essere pagato esclusivamente attraverso il modello F24 entro il 31 ottobre 2017. Lo stesso discorso vale per chi detiene un apparecchio televisivo e per qualsiasi motivo non dovesse ricevere il canone in bolletta nonostante sia titolare di utenza elettrica addebitabile.

Previa richiesta al proprio ente pensionistico sarà possibile anche pagare il canone direttamente con addebito sulla pensione piuttosto che sulla fattura dell’energia elettrica, purché il richiedente abbia percepito nell’anno precedente un reddito di pensione non superiore a 18 mila euro.

Chi deve pagare il canone Rai e modello F24

Confermata anche la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo: basta l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo della propria residenza anagrafica per far presumere la detenzione dell’apparecchio televisivo dalla quale scaturisce l’obbligo di pagare il canone. In base al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, il canone deve essere pagato da tutti i detentori, anche se residenti all’estero, di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi in un’abitazione italiana, a prescindere dall’effettivo utilizzo del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto in relazione alle varie casistiche, tra cui anche quelle in cui è necessario effettuare il pagamento mediante il modello F24.

In linea generale, ogniqualvolta l’importo addebitato sulla fattura dell’energia elettrica sia inferiore all’importo annuo del canone da pagare, bisogna versare la differenza mediante il modello F24.

Modulo di esenzione Canone Rai 2017

La presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in virtù della quale si è obbligati a pagare il canone può essere superata. Per evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’energia elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva. Questo vale per i contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico-residenziale che non dispongono di alcun apparecchio televisivo in nessuna delle loro abitazioni, per i cittadini con più di 75 anni e per i diplomatici e militari stranieri. Il modello di detta dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale autocertificazione dovrà essere inviata via internet o tramite raccomandata A/R (con avviso di ricevimento) tra il 1 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017. Se inviata tra il 1 febbraio e il 30 giugno 2017 l’esonero avrà effetto soltanto a partire dal secondo semestre.

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2 Commenti finora. Sentitevi liberi di unirsi a questa conversazione.

  1. Italo Rucci 24 Ottobre 2016 at 09:49 - Reply

    Sono titolare di utenza elettrica nel comune di S.Salvo marina dove avevo residenza fino a Dicembre 2015 e dove ho pagato canone rai su bollettino enel e titolare utenza elettrica nel comune di Trani dove risiedo da Gennaio 2016 con gestore AMET. Può quest’ultimo comune farmi pagare di nuovo il canone per il 2016 già pagato a S. Salvo? Attendo risposta, grazie. italo rucci.

  2. Mchele 25 Ottobre 2016 at 19:19 - Reply

    Salve, qual’è il periodo per presentare la richiesta di esenzione canone per il 2017?

    Grazie mille

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