Si avvicina una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno: tra pochi giorn infatti bisognerà versare gli importi relativi a Imu e Tasi 2016; per chi ancora non ha provveduto ad effettuare il calcolo vediamo qual è il procedimento da seguire, specificando quali sono le aliquote, le esenzioni e le agevolazioni.
Data di scadenza, aliquote e come calcolare Imu e Tasi 2016
Innanzi tutto facciamo chiarezza sulla data di scadenza: la prima rata di Imu e Tasi deve essere pagata entro il 16 giugno 2016: mancano quindi pochissimi giorni. Sono tante le novità che riguardano le due tasse sugli immobili introdotte dall’ultima legge di Stabilità, ma le modalità di calcolo sono rimaste le stesse rispetto al passato. Chi ha scelto di rivolgersi a Caf e professionisti non avrà problemi, visto che in questi giorni i loro consulenti avranno già preparato gli F24 per il pagamento; per chi invece vuole fare da solo ci sono due strade percorribili: o ci si affida ai vari calcolatori online che si possono facilmente trovare facendo una veloce ricerca su Internet oppure ci si arma di calcolatrice e pazienza per fare tutto “a mano”. I dati da conoscere sono fondamentalmente tre, ovvero la rendita catastale dell’immobile, l’aliquota stabilita dalla delibera del Comune in cui si trova l’immobile e le eventuali detrazioni o agevolazioni a cui si ha diritto.
La prima cosa da fare è rivalutare la rendita catastale moltiplicandola per 0,05. La base imponibile si calcola moltiplicando il valore ottenuto per un coefficiente specifico per il tipo di immobile. A questo risultato si deve poi applicare l’aliquota (per conoscerla è sufficiente controllare nei vari siti dei Comuni oppure sull’apposita sezione del portale del Dipartimento delle Finanze) e sottrarre le eventuali agevolazioni a cui si ha diritto. Il risultato finale va poi diviso per due, visto che alla scadenza di giugno si dovrà pagare la prima rata. I coefficienti sono questi
- 160: abitazioni
- 140: immobili di uso collettivo, categoria B, laboratori artigianali, stabilimenti balneari, categoria C3, C4, C5
- 80: uffici, studi, banche
- 55: negozi C1
- 135: terreni.
Chi non deve pagare? I casi di esenzione
L’Imu sulla prima casa era già stata eliminata qualche tempo fa, ma da quest’anno è stata abolita anche la Tasi sull’abitazione principale e le sue pertinenze. Questo non è valido però per gli immobili di lusso, ovvero ville, palazzi di pregio artistico o storico, castelli e abitazioni di tipo signorile che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9: i proprietari di questi immobili, anche se prime case, dovranno continuare a pagare sia l’Imu che la Tasi. L’abolizione della Tasi sull’abitazione principale riguarda anche chi vive in affitto: fino all’anno scorso anche gli inquilini erano obbligati a pagare una parte della tassa, ma dal 2016 solo il proprietario è tenuto al pagamento della sua quota, che varia dal 70 al 90% del totale in base a quanto scelto dalle amministrazioni comunali.
Ci sono altri casi in cui è prevista l’esenzione da Imu e Tasi 2016: non devono pagare gli anziani che risiedono stabilmente in case di cura o di riposo e sono proprietari di un immobile (a patto che non sia ceduto in locazione), i cittadini italiani iscritti all’Aire che risiedono all’estero già pensionati nel Paese di residenza e che sono proprietari di un immobile in Italia (sempre a patto che non sia stato dato in affitto o in comodato); non si paga per le unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa e che sono adibite a prima casa dei soci assegnatari, i fabbricati destinati ad alloggi sociali, la casa coniugale assegnata all’ex partner dopo la separazione o lo scioglimento del matrimonio.
Detrazioni e agevolazioni
Oltre ai casi appena visti di esenzione ci sono alcune agevolazioni che permettono di pagare Imu e Tasi in misura ridotta. I casi previsti sono essenzialmente due: i proprietari che concedono un immobile in locazione a canone concordato possono beneficiare di uno sconto del 25% su Imu e Tasi; c’è una riduzione di entrambi i tributi pari al 50% invece per chi ha ceduto un’unità immobiliare in comodato a parenti di primo grado in linea retta. Affinché si possa beneficiare di questa agevolazione è necessario che:
- comodante e comodatario siano tra loro genitore e figlio o viceversa
- il contratto di comodato sia stato registrato entro il 5 febbraio (se redatto in forma scritta) o il primo marzo (in caso di contratto verbale) 2016
- l’immobile non sia di categoria A1, A8 o A9
- che il comodatario la utilizzi come abitazione principale
- il comodante risieda nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
- il comodante può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (puché non sia un’abitazione di lusso)
- oltre all’immobile concesso in comodato e alla sua abitazione principale il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia.
Come pagare la prima rata a giugno
L’ultimo paragrafo lo dedichiamo a come pagare Imu e Tasi 2016: entro la scadenza del 16 giugno è possibile versare l’importo dovuto tramite bollettino postale o modello F24. I bollettini si possono trovare parzialmente compilati (sono già presenti il numero di conto corrente e l’intestazione): il contribuente dovrà inserire l’importo da pagare, il codice del Comune e il numero di fabbricati che possiede in quel Comune, specificando se si tratta del versamento in acconto o in saldo. Nel modello F24 invece bisogna compilare la parte denominata Sezione Imu e altri tributi locali (gli importi vanno indicati nella colonna importi a debito versati); bisogna inserire nel modello il codice catastale del Comune dove sono situati gli immobili, il numero degli immobili e l’anno di riferimento e bisogna barrare la casella per indicare che si tratta dell’acconto.
Articolo chiaro e completo. Grazie
una precisazione, allora la tasi relativa al 2015 e’ stata abolita? oppure si parla di abolizione relativa al 2016 e nel 2017 non si paghera’?
Buongiorno, faccio questa domanda:
Tre eredi di una casa, due lasciano l’abitazione in uso frutto al terzo che viene considerata prima casa, come da carte del tribunale. Devono pagare la Tasi in percentuale o sono esenti.
Grazie
Buongiorno Marco e grazie per il commento,
in linea generale i nudi proprietari non sono tenuti a pagare nulla, infatti l’usufruttuario risulta essere titolare di uno di quei diritti reali (proprietà, uso, abitazione, superficie e, appunto, usufrutto) che ne fanno l’unico soggetto passivo. Ovviamente per informazioni più precise e dettagliate in base al suo caso specifico le consiglio di rivolgersi ad un commercialista.
Quindi la Tasi su una seconda casa si deve pagare. O no?
L’abollizione della Tasi riguarda solo la prima casa, quindi per le seconde case si dovrà continuare a pagare (ad eccezione dei casi particolari riportati)
Buongiorno,
fino allo scorso anno solo i pensionati residenti all’estero e inscritti all’AIRE erano dispensati dal pagamento IMU-TASI. Puo’ per cortesia specificare secondo quale proevvedimento ora tutti gli italiani reseindeti all’estero sono esentati?
Per affitto si intende anche affitto sotto i 30 gg (quindi senza obbligo di registrazione dei contratti)?
Grazie mille
Buongiorno,
chiedo scusa per la svista e ringrazio per avermela fatta notare: come da Lei indicato l’esenzione riguarda i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire che sono già pensionati nel Paese di residenza.
Grazie mille
Salve, sono affittuario residende nel comune di Roma contratto di affitto cedolare secca 4+4 devo pagare la TASI?
Grazie
Ho fatto i calcoli e per quanto concerne la Tasi dovrei pagare € 14,90 annuale. Premetto che risiedo nel comune di Sarno: ho fatto la simulazione su due siti: il primo mi dice che devo pagare due rate da 7 e 8 per un totale di 15 e il secondo mi dice che sono esentato visto che il limite minimo di versamento del mio comune è 16. Mi sapete dire per favore qualcosa in merito?
Buongiorno,
sul sito del suo Comune è presente il PDF del Manifesto Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) 2016 che riporta, oltre a tutte le aliquote e le scadenze, questa dicitura:
“La TASI non è dovuta qualora l’importo sia inferiore a euro 16,53”
Buongiorno volevo chiedere se voglio pagare la tasi in un unica rata la scadenza è il 16/6 o il 16/12
Ho 2 BOX di proprietà situati nel Comune di Crescentino provincia di Vercelli sono tenuta a pagare IMU e TASI ? se non chiedo molto vi prego di avere una risposta imminente visto l’ultimo giorno di scadenza , mille grazie !
Buongiorno Dott. Cricchi,
premessp che nessuno mi ha detto nulla, ma leggendo certe affermazioni su dimora abituale ecc…,
se si ha una prima casa che si usa in modo discontinuo, tipo 6-7 mesi all’anno, é possibile che si debba pagare l’imu come fosse una seconda casa?
In tale luogo ci abita tutta la famiglia quando ci si sta, e si conosce la gente del posto. Sono motivi di lavoro e vacanze che fanno stare via da la.
Grazie