Irpef 2015, nessuna proroga per il secondo acconto: scadenza pagamento, calcolo ed esenzioni dall’imposta

Pubblicato il 24 Nov 2015 - 4:24pm di Ubaldo Cricchi

Il 30 novembre 2015 scatta la scadenza per il pagamento del secondo acconto Irpef: senza la proroga, l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con quello relativo al pagamento del secondo acconto di Irap e Ires; cerchiamo di capire quando, come calcolare l’importo e chi gode di esenzioni e non deve pagare entro questa data il secondo acconto Irpef 2015.

Secondo acconto Irpef: scadenza e metodi di calcolo

Per gli importi che superano i 257,52 euro l’Irpef viene versato in due tranche, mentre per importi inferiori il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione: secondo acconto o versamento unico hanno la stessa scadenza: 30 novembre. L’acconto può essere calcolato con due metodi distinti e la scelta può portare ad importanti differenze.

Il metodo di calcolo previsionale si fonda sulla stima di quanto il contribuente dichiarerà nel 2015, al netto d ritenute d’acconto, detrazioni e crediti d’imposta; il metodo storico invece determina il valore dell’acconto in base a quanto dichiarato l’anno prima. Si può decidere di passare al metodo storico anche se nel primo acconto è stato usato il metodo previsionale.

Il contribuente che riesce a dimostrare con la necessaria documentazione che il suo reddito sarà inferiore rispetto a quello dell’anno precedente fa ancora in tempo a risparmiare qualcosa sul secondo acconto Irpef in scadenza tra pochi giorni. Il metodo previsionale è consigliato a chi pensa di guadagnare di meno rispetto al 2014: è il caso, ad esempio, di coloro che chiudono la loro attività. Bisogna comunque fare sempre attenzione alla stima dei redditi che non sono ancora percepiti e al computo delle spese detraibili prima che siano effettivamente sostenute.

Ravvedimento operoso ed esenzioni dal pagamento

Chi ha scelto il metodo previsionale e ha fatto qualche errore nei calcoli può rimettere a posto la sua situazione ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso. In questo modo si può versare la differenza tra l’importo dovuto e quello versato, alla quale si aggiungono gli interessi (0,50%) e la sanzione ridotta, che varia in relazione al ritardo con cui viene effettuato il pagamento (0,2% per chi paga con meno di 14 giorni d ritardo, 3% per ritardi tra i 15 e i 30 giorni, 3,75% se si fa il ravvedimento entro la scadenza per la presentazione del modello Unico 2016).

Capitolo esenzioni: ecco chi non deve pagare il secondo acconto Irpef: per chi ha trasmesso il modello 730, l’importo dovuto viene trattenuto direttamente in busta paga o nell’assegno della pensione; tra coloro che invece hanno presentato il modello Unico sono esenti coloro che hanno indicato della roga RN24 della denuncia dei redditi un’imposta minore di 52 euro (o chi prevede un Irpef inferiore a quell’importo); chi ha avviato una nuova attività e nel 2014 non aveva reddito; chi ha già versato l’intero importo con il primo acconto; gli eredi delle persone morte nel 2015 non pagano l’Irpef sui redditi del defunto.

Info sull'Autore

Sardo trapiantato in Umbria, dopo una lunga gavetta da articolista, posso vantarmi di essere un giornalista pubblicista. Convinto oppositore della scrittura in stile SMS, adoro gli animali e la musica.

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